(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 23 febbraio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge persegue la finalita' di confermare e valorizzare la caratteristica di servizio pubblico delle attivita' e funzioni sulle quali e' impegnato il personale di cui ai successivi articoli, ottimizzando i livelli di efficienza e adeguatezza del servizio medesimo. 2. Nell'ambito della finalita' di cui al comma 1, la presente legge definisce un trattamento giuridico ed economico omogeneo di tutto il personale interessato ai trasferimenti, nonche' prevede, secondo criteri ispirati ai principi di efficacia e semplificazione, uniformi modalita' di finanziamento agli enti di destinazione.