(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      27 del 23 febbraio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge  persegue  la  finalita'  di confermare e
valorizzare  la caratteristica di servizio pubblico delle attivita' e
funzioni  sulle  quali e' impegnato il personale di cui ai successivi
articoli,  ottimizzando  i  livelli  di  efficienza e adeguatezza del
servizio medesimo.
    2.  Nell'ambito  della  finalita'  di cui al comma 1, la presente
legge  definisce  un  trattamento  giuridico ed economico omogeneo di
tutto  il  personale  interessato  ai trasferimenti, nonche' prevede,
secondo  criteri ispirati ai principi di efficacia e semplificazione,
uniformi modalita' di finanziamento agli enti di destinazione.